Articolo 344 - Regolamento di Attuazione
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Art. 344. Regolamento di Attuazione Limitazioni permanenti di velocità 1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del Codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti. 2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate: a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.l; 3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal ministero dei Trasporti e della Navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal ministero dei Trasporti e della Navigazione. |
![]() Fig. V.1 |
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