HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleAccessoriSimulatori di guidaRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA FormazioneSIDA Seminari
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete ConsulentiContatti
Menu
  • Leggi
  • Direttive UE
  • Regolamenti e Decisioni UE
  • Note orientative
  • Decreti Legge
  • Decreti Legislativi e DPR
  • Decreti Ministeriali e DPCM
  • Decreti Dirigenziali
  • Circolari Ministeriali
  • Circolari DGT Nord Ovest
  • Circolari DGT Nord Est
  • Circolari DGT Centro
  • Circolari DGT Sud
  • Circolari UMC periferici
  • Normativa ACI
  • Avvisi, Note e varie
  • Parere
  • Delibere
  • Accordi Stato-Regioni
  • Accordi internazionali
  • Sentenze
  • Normativa regionale
  • Statistiche
  • Norme Ministero Interno
  • Ordinanze
Facebook
Twitter
Linkedin
Invia mail
   
Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare - 22/11/2013 - Prot. n. 8799 - Disposizioni per il rilancio dell'economia

OGGETTO: Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/8799/13/101/20/21/1
Roma, 22 novembre 2013

OGGETTO: Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada. 

Si fa seguito alle indicazioni già fornite con la circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12.08.2013 e seguenti, concernenti l'oggetto.

È stato segnalato che, in alcuni casi, il trasgressore o l'obbligato in solido, nell'effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria presso l'ufficio postale, ha versato, entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione, una somma pari al minimo edittale previsto dalle singole norme, senza cioè la consentita riduzione del 30 per cento, cosi come previsto dall'art. 202, comma 1, del C.d.S., in seguito alle modifiche apportate dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

Considerato che la sanzione amministrativa genera un'obbligazione pecuniaria che si estingue con la corresponsione dell'importo dovuto, ne consegue che se l'interessato paga nei cinque giorni una somma pari al minimo edittale (non ridotta del 30 per cento) estingue l'obbligazione e allo stesso tempo fa sorgere una legittima pretesa alla restituzione di quanto indebitamente versato.

Il dato normativo, secondo cui "Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione", non sembrerebbe del resto lasciare dubbi sul fatto che l'importo indebitamente versato debba essere restituito all'interessato.

La restituzione avverrà secondo le modalità in uso presso ciascun Ufficio.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè



Vedi anche:
12/08/2013
 Circolari Ministeriali
Circolare - 12/08/2013 - Prot. n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 - Modifica all'art. 202 CdS
Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada.
leggi tutto...

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail